ARTISTI ITALIANI ED EUROPEI – ARTI VISIVE

Artisti Italiani ed Europei - Arti visive, comprese le nuove professioni telematiche e i nuovi linguaggi: Registro Professionale Europeo degli Artisti MODULO ISCRIZIONE AL REGISTRO MODULO CONFERIMENTO MANDATO DI TUTELA Lo Statuto Sociale Europeo, deliberato dal Parlamento Europeo  in data 7 giugno 2007, allo scopo di avviare forme di protezione dell’ Artista/Autore, invita gli Stati membri

Artisti Italiani ed Europei - Arti visive, comprese le nuove professioni telematiche e i nuovi linguaggi: Registro Professionale Europeo degli Artisti

Lo Statuto Sociale Europeo, deliberato dal Parlamento Europeo  in data 7 giugno 2007, allo scopo di avviare forme di protezione dell’ Artista/Autore, invita gli Stati membri e la stessa Commissione a costruire un Registro professionale Europeo per “agevolare il riconoscimento dell’esperienza professionale degli artisti”, “del tipo EUROPASS per gli artisti”.
I criteri che precedono tale atto sono da rinvenire nella definizione di “artista” (intesa anche come Autore) proposta dall’UNESCO (1997) e nell’adozione della stessa definizione da parte della Commissione Cultura del Parlamento Europeo (25 febbraio 1999), in cui si dichiara di ritenere artista/autore ogni persona che crea o partecipa con la sua interpretazione alla creazione o al rifacimento di opere d’arte, che ritiene la creazione artistica come un elemento essenziale della sua vita, che contribuisce in tal modo allo sviluppo dell’arte e della cultura, che è riconosciuta in quanto artista indipendentemente dal fatto di essere o no legata ad un vincolo di lavoro o di associazione”.

Nel Registro Professionale Europeo, perciò,  possono essere iscritti coloro che professano attività che li qualificano come Autori/Artisti e coloro che desiderano divenire tali: si tratta di due modalità di rilievo che contribuiscono, entrambe, alla creazione di una cultura europea. La Commissione Cultura del Parlamento Europeo, nella relazione approvata lo stesso 25 febbraio 1999, esprime infatti la convinzione che l’Europa abbia bisogno di un “supplemento d’anima” che può essere alimentato dagli artisti/autori ai fini della creazione di un’anima europea , di una cultura europea.

L’articolazione del Registro Professionale Europeo deve poter tenere conto delle differenti categorie di Autori e di Artisti: dei creatori, (cioè artisti visivi, scrittori,  autori musicali, teatrali e cinematografici, fotografi, autori delle nuove forme telematiche ecc) e degli interpreti (attori, danzatori, musicisti, ecc.) ai quali devono essere riconosciute garanzie e tutele che riguardano innanzitutto i loro diritti e proventi, la fiscalità, l’eliminazione o riduzione dell’IVA sulle opere dell’ingegno, la formazione, l’assistenza sanitaria, la previdenza, il riconoscimento degli oneri professionali, la sicurezza sociale e la possibilità di studiare e lavorare anche all’estero. Affinché tali tutele possano ottenere riconoscimento in sede giuridica, La Commissione Europea ha auspicato l’istituzione su basi nazionali, con valenza europea di un repertorio quale Registro Professionale Europeo di Autori/Artisti in grado di identificare i beneficiari sulla base di criteri di ufficialità e trasparenza.

In attuazione del percorso normativo per la costruzione di un Registro Professionale Europeo ed alla armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia, la FUIS promuove, in Italia, la redazione di un repertorio/Registro suddiviso per ambiti di specialità d’arte, tra cui il presente Registro Professionale Europeo per gli Artisti Italiani ed Europei, dedicato agli autori di opere delle arti visive, comprese le nuove espressioni artistiche telematiche (avvalendosi dell’esperienza acquisita dalla UIL UNSA con la tenuta degli Albi istituiti con il patrocinio della Federazione Italiana Tempo Libero (FITEL-CGIL CISL UIL) e del Sindacato Confederale aderente alla Commissione Europea dei Sindacati (CES)

Un Registro Professionale Europeo degli artisti italiani di arti visive e di quelle telematiche è necessità dovuta all’inserimento dell’Italia nell’universale sistema dell’arte, specificamente nel contesto europeo, nonché al bisogno di fare chiarezza in un settore in cui ha sempre prevalso il giudizio di gusto (e/o di merito) individuale, a volte motivato, troppe volte estemporaneo.
L’obiettivo è quello di fornire un orientamento utile al pubblico, ai fruitori, alle istituzioni pubbliche e private (spesso impegnate a conferire incarichi e ad istituire commissioni di settore), avviando un percorso di rappresentanza sindacale in grado di delineare le funzioni, la qualità ed il profilo di tutti gli artisti partecipi del sistema dell’arte, a prescindere dalla loro iscrizione alle associazioni di categoria.

Il Registro Professionale Europeo viene redatto, a cura della FUIS, provvedendo ad includere:

  • tutti coloro che, hanno realizzato opere d’arte plastica, con qualsiasi tecnica o modo;
  • tutti coloro che lo richiedono secondo il loro miglior giudizio e per ragioni che possono indicare nella domanda di iscrizione.

Il Registro comprende, inoltre, gli stessi artisti distinti per tecniche quali:

  • pittura (realizzata con tecniche ad olio, acrilico, smalto o altro);
  • acquerello;
  • scultura (realizzata con qualsiasi materiale);
  • grafica (realizzata con disegni e tecniche varie d’incisione o moltiplicative e firmate);
  • installazione (con materiali, tecniche e ambienti vari);
  • videoarte (realizzata con qualsiasi sistema informatico);
  • arti telematiche;
  • poliarte (include gli artisti che si esprimono in più modi o che non si riconoscono in uno).

La distinzione per tecniche e l’attribuzione alla specifica sezione vengono determinate su indicazione dello stesso artista, per “fama pubblica referente” ovvero per il maggior successo ottenuto con una tecnica rispetto all’altra.
Ove la distinzione per tecniche non venga dichiarata dall’autore o dovesse rivelarsi impropria o impossibile, non sarà attribuita.
Una ulteriore suddivisione del Registro  riguarda gli artisti distinti per tendenza, in base alle indicazioni provenienti dagli stessi artisti o da consolidate opinioni critiche, ed ha valore soltanto indicativo.

Completano il repertorio  degli artisti/autori di opere delle arti visive:

  • il Registro degli Artisti Italiani ed Europei di Chiara Fama.
  • il Registro degli Artisti Italiani ed Europei d’Eccellenza.

Il Registro degli Artisti Italiani ed Europei di Chiara Fama viene redatto da una Commissione composta da un gruppo di cinque esperti, coadiuvato da un altro  gruppo di 13 artisti, storici e critici d’arte, con funzioni propositive e consultive, che ha il compito di indicare, a suo insindacabile parere, gli artisti in possesso di almeno sette/otto dei seguenti requisiti:

  • età anagrafica (superiore a quaranta anni, non vincolante);
  • anzianità professionale (superiore a venti anni, non vincolante);
  • numero di personali effettuate (almeno dodici, in almeno sei città diverse);
  • numero di presentazioni in catalogo di critici d’arte noti (almeno tre diversi);
  • numero di collettive (almeno dodici, in almeno sei città diverse);
  • numero di recensioni di critici d’arte noti (almeno tre diversi);
  • numero di personali o collettive effettuate in gallerie di rilievo di città diverse (almeno 6);
  • essere iscritto alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori);
  • essere iscritto all’ex-ENAP (Ente Nazionale di Previdenza Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici) ora in INPS;
  • aver partecipato ad almeno due delle seguenti esposizioni periodiche: Biennale di Venezia, Triennale di Milano, Quadriennale di Roma, Biennale d’Arte Sacra, Premio Sulmona;
  • essere, o essere stato, membro di giuria di una delle manifestazioni sopranominate;
  • essere, o essere stato, membro di commissione ministeriale, europea o internazionale, per occorrenze artistiche.

La Commissione potrà inoltre indicare, a suo insindacabile parere, gli autori che ritenesse con qualità idonee per essere inseriti nel Registro degli Artisti di Chiara Fama, motivandone le ragioni per iscritto.

Sono inseriti di diritto nell’Registro degli Artisti Italiani ed Europei di Chiara Fama:

  • gli artisti che hanno esposto presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma;
  • gli artisti con incarichi di prestigio nelle Accademie di Belle Arti nazionali, europee ed estere;
  • gli artisti membri di qualificati organismi d’arte e di giurie internazionali.

Il Registro degli Artisti Italiani ed Europei d’Eccellenza (il cui inserimento è conferito con valore equiparato alla laurea “honoris causa”) viene redatto dalla Commissione anzidetta, inserendo a suo insindacabile parere:

  • gli artisti che ritenesse idonei, motivandone le ragioni per iscritto;
  • gli artisti in possesso dei seguenti requisiti:
  1. almeno nove dei requisiti necessari per l’ottenimento della “chiara fama”;
  2. età anagrafica (superiore a cinquanta anni);
  3. anzianità di professione (superiore a venticinque anni);
  4. numero di personali effettuate all’estero (almeno tre, almeno in due paesi diversi);
  5. numero di presentazioni al catalogo, o di recensioni di critici europei o esteri (almeno tre, almeno in due lingue diverse).

Coloro i quali (persone fisiche o giuridiche) volessero indicare un autore con  qualità idonee per essere inserito nel Registro degli Artisti Italiani ed Europei d’Eccellenza, potranno far pervenire alla Commissione le loro segnalazioni accompagnate da una motivazione circostanziata della proposta.

Vengono inseriti di diritto nel Registro degli Artisti Italiani ed Europei d’Eccellenza:

  • i vincitori di un premio o di un riconoscimento internazionale dedicato al settore;
  • i vincitori di almeno due premi disposti da manifestazioni nazionali e internazionali;
  • gli artisti che hanno avuto il conferimento di laurea “honoris causa” da parte di Università statali italiane o di Università europee od estere di fama riconosciuta;
  • gli artisti che hanno avuto il conferimento del titolo di accademico dell’Accademia dei Lincei, dell’Accademia dei Virtuosi o dell’Accademia di San Luca;
  • gli artisti che dovessero essere riconosciuti (da almeno tre critici) capiscuola di una tendenza artistica.

Il Registro degli Artisti Italiani ed Europei ha valore di riferimento:

  • per documentare l’attività artistico-professionale svolta;
  • per rappresentanze presso manifestazioni nazionali, europee ed estere;
  • per documentare requisiti ai fini dell’attribuzione di incarichi pubblici e privati di settore;
  • per documentare requisiti in sede di nomine in commissioni istituite da enti pubblici e privati di settore, sia nelle sedi europee che in quelle italiane nazionali, nonché presso gli enti locali a livello regionale, provinciale e comunale;
  • per la definizione di qualità relativa all’assegnazione di premi;
  • per la definizione di qualità d’obbligo in sede professionale e di docenza.

La Federazione Unitaria Italiana Scrittori (F.U.I.S,) al fine di meglio procedere alla redazione del Registro ed uniformare le notizie da inserire, mette a disposizione degli Autori/Artisti interessati un’apposita scheda per l’iscrizione.

Tutti gli Autori e tutti gli Artisti che sono stati iscritti negli Albi degli Artisti Italiani ed Europei redatti dalla UIL – UNSA, pur restando ivi iscritti, vengono inseriti nel Registro Professionale Europeo, rispettando la categoria loro prescelta e/o assegnata.
In caso un Autore o un Artista non desiderasse tale trasferimento può segnalarlo, onde evitarlo.

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